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Manipolazione e incostituzionalità della BIBBIA CEI

Ultimo Aggiornamento: 30/08/2007 08:16
21/09/2007 00:15
 
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Tribunale Civile di Roma
Sezione XIII
G.I. dott. Maria Speranza FERRARA
In causa n. 50723/2006 R.G.





Per i convenuti
Conferenza Episcopale Italiana + 21 [Successivamente -15.03.2007- Nuova Coletti Editore (22°)]

Contro l'attrice
Editing & Printing.

Nei confronti degli altri convenuti
Ministero della Pubblica Istruzione; Associazione Carmelo Teresiano Italiana; Ente Religioso Madonna della Scala; Cittadella Multimediale S.r.l.; Vivere In S.r.l.

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA


Si costituiscono in giudizio, tutti assistiti dal sottoscritto avvocato Carmine STINGONE e tutti elettivamente domiciliati presso il di lui studio sito in 00193 Roma alla Via Cicerone n. 49 per delega in calce al presente atto (art. 83 comma 3° cod. proc. civ., ultima parte), i convenuti:

Conferenza Episcopale Italiana sedente in 00165 Roma alla Circonvallazione Aurelia n. 50, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto (ex lege 20 maggio 1985 n. 222, art. 13) iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma […] in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sua Eminenza il Cardinal Camillo RUINI;

Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena sedente in 00165 Roma alla Circonvallazione Aurelia n. 50, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto (D.P.R. n. 21 del 02/1/1975), iscritto nel Registro della Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma […] in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe BETORI;

Cooperativa di Promozione Culturale a R. L. sedente in 00165 Roma alla rampa delle Mura Aurelie […] in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Padre Alfio FILIPPI;

Ancora S.r.l. sedente in 20154 Milano alla Via G. B. Niccolini […] in persona del legale rappresentante pro tempore Padre Gilberto ZIN;

Impresa Tecnoeditoriale Lombarda S.r.l. sedente in 20154 Milano alla Via Antonio da Recanate […] in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Antonio GAMBA;

Pia Associazione Maschile Opera di Maria sedente in 00040 Rocca di Papa alla Via di Frascati […]in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore dott. Giovanni Battista DADDA;

Centro Editoriale Dehoniano S.p.a. sedente in 40123 Bologna alla Via Nosadella […] in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Padre Aimone GELARDI;

Associazione Religiosa Maschile Istituto San Gaetano sedente in 36100 Vicenza alla Via Strada Mora […] in persona del legale rappresentante pro tempore don Venanzio GASPARONI;

Provincia Padovana dei Frati Minori Conventuali sedente in 35123 Padova alla Piazza del Santo […] in persona del legale rappresentante pro tempore Fra Carlo COMINI;

Edizioni San Paolo S.r.l. sedente in 12051 Alba (CN) alla Piazza San Paolo […] in persona del legale rappresentante pro tempore don Vito FRACCHIOLLA;

Edizioni Studium S.r.l. sedente in 00193 Roma alla Via Cassiodoro n. […] in persona del legale rappresentante pro tempore prof. Vincenzo CAPPELLETTI;

Istituto Bernardi Semeria sedente in 14022 Castelnuovo don Bosco (AT) alla Frazione Morialdo n. […] in persona del legale rappresentante pro tempore Claudio MARANGIO;

Servizio Missionario Soc. Coop. a R. L. sedente in 40128 Bologna alla Via di Corticella n. […] in persona del legale rappresentante pro tempore Luigi MORELL;

Piero Gribaudi Editore S.r.l. sedente in 20142 Milano alla Via Baroni n. […] in persona del legale rappresentante pro tempore Maurizio SOLA;

Libreria Editrice Il Pozzo di Giacobbe sedente in Trapani al Corso Vittorio Emanuele n. […] in persona del legale rappresentante pro tempore Crispino DI GIROLAMO;

La Scuola S.p.a. sedente in 25121 Brescia alla Via Cadorna n. […] in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Giorgio RACCIS;

Editrice Massimo della Mescat S.r.l. sedente in 20139 Milano al Viale Bacchiglione n. […] in persona del legale rappresentante pro tempore Gian Luigi CRESPI;

Libreria Coletti S.r.l. sedente in 00193 Roma alla Via della Conciliazione n. […] in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Giancarlo COLETTI;

Istituto della Pia Società delle Figlie di San Paolo sedente in 00145 Roma alla Via Antonino Pio n. […] in persona del legale rappresentante pro tempore Suor Silvia GALLESI;

Congregazione della Sacra Famiglia di Nazareth sedente in 25100 Brescia alla Via Piamarta n. […] in persona del legale rappresentante pro tempore Giancarlo ORLINI;

S.E.I. Società Editrice Internazionale S.p.a. sedente in 10152 Torino al Corso Regina Margherita n. […] in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Ulisse JACOMUZZI;

Editrice Velar S.r.l. sedente in 24020 Gorle (BG) alla Via Torquato Tasso n. […] in persona del legale rappresentante pro tempore Efisio Walter SERRA.

Tutti i convenuti costituiti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati si oppongono all'accoglimento della domanda attoria e ne chiedono l'integrale reiezione con il favore delle spese, siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto, sulla base delle argomentazioni qui in appresso spiegate.

1.
In via pregiudiziale, si domanda che l'illustrissimo signor Giudice Istruttore voglia disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. nei confronti degli editori qui di seguito specificamente indicati:

Cittadella Editrice della Pro Civitate Christiana sedente in 06081 Assisi (PG) alla Via Ancajani n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

Nuova Coletti Editore Roma S.r.l. sedente in 00198 Roma alla Via Clitunno 24/F, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

Urbaniana University Press sedente in 00165 Roma alla Via Urbano VIII° n. 16, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Cittadella Editrice della Pro Civitate Christiana, Nuova Coletti Editore S.r.l. e Urbaniana University Press hanno tutte partecipato alla co-edizione della Bibbia CEI-UELCI 2005 nel testo della traduzione in lingua italiana © 1974 a cura della Conferenza Episcopale Italiana (per brevità, di seguito "Bibbia CEI-UELCI").
Le stesse case editrici si trovano infatti menzionate nell'elenco dei coeditori della Bibbia CEI-UELCI riportato nel retrofrontespizio dell'edizione 2005 [cfr. all. 1]. La loro partecipazione alla co-edizione della Bibbia CEI-UELCI dell'anno 2005 risulta poi comprovata anche dalle rispettive conferme d'ordine allegate al presente atto [all. 2-4].
Nessuno degli editori suindicati, però, è stato evocato in questo giudizio.
Controparte ha erroneamente rivolto la propria citazione contro la Cittadella Multimediale S.r.l., anziché contro la Cittadella Editrice della pro Civitate Christiana. Le visure camerali qui allegate [cfr. all. 5 e all. 6] attestano che diversi sono gli estremi di costituzione delle due ditte e differenti gli oggetti delle attività esercitate: la Cittadella Multimediale S.r.l. si occupa principalmente di pubblicazioni multimediali e di elaborazione comunicazione dati; la Cittadella Editrice della Pro Civitate Christiana è dedita esclusivamente alla pubblicazione ed alla commercializzazione di libri e riviste. La Cittadella Multimediale S.r.l. mai ha partecipato alla co-edizione della Bibbia CEI-UELCI 2005 e, dunque è estranea all'oggetto del contendere. Per contro, la Cittadella Editrice della Pro Civitate Christiana, pur avendo preso parte alla co-edizione della Bibbia CEI-UELCI 2005, non è stata citata, risulta essere litisconsorte necessaria pretermessa e nei suoi confronti dovrà perciò essere disposta l'integrazione del contraddittorio.
Nemmeno Nuova Coletti Editore Roma s.r.l. è stata convenuta in questo processo, pur avendo partecipato alla co-edizione della Bibbia CEI-UELCI 2005. La citazione è stata rivolta soltanto contro Libreria Coletti s.r.l. sedente in Roma. Si tratta però di società diverse, differenti essendo gli estremi delle rispettive costituzioni, le sedi legali e gli oggetti della attività, come è dato di evincere dalle relative visure camerali di cui si allega copia [all. 7 e all.8]. Anche Nuova Coletti Editore Roma S.r.l. risulta essere, dunque litisconsorte necessaria pretermessa e anche nei suoi confronti dovrà essere disposta l'integrazione del contraddittorio. In terzo luogo, dovrà essere chiamata a partecipare al giudizio in corso pure Urbaniana Univesity Press [all. 9], la quale ha preso parte attiva alla co-edizione della Bibbia CEI-UELCI 2005, ma non è stata evocata in causa.
Pacifica appare la riconducibilità della concreta vicenda alla fattispecie contemplata dall'art. 102 cod. proc. civ. (litisconsorzio necessario).
La domanda avversaria si incentra, per un verso, sulla dedotta illegittimità costituzionale dei provvedimenti che hanno inserito il libro della Bibbia tra gli obiettivi specifici di apprendimento della scuola secondaria di primo grado (D.P.R. 14.X.2004 n. 305) e della scuola del secondo ciclo (D.P.R. 16.1.2006 n. 39), «stante la presenza nella Bibbia di almeno cento brani… in palese contrasto» con norme e principi costituzionali [Atto di citazione, pag. 16]; per altro verso, sulla affermata manipolazione e sulla non conforme traduzione della Bibbia CEI-UELCI rispetto a precedenti Bibbie ufficiali, asseritamente preordinata al fine di «alleggerire le antinomie bibliche, evitando che molte più frasi della Bibbia CEI potessero entrare nel novero dei brani incostituzionali» [§ 25 Atto di citazione, pag. 11]. Controparte sostiene, dunque, l'illegittimità della co-edizione della Bibbia CEI-UELCI 2005, nella misura in cui attiene alla pubblicazione ed alla divulgazione di un testo incostituzionale (nella traduzione fedele al testo originario), ovvero dolosamente ed illecitamente manipolato (nella traduzione CEI); domanda, in via cautelare ed in attesa della pronuncia di merito, la concessione di un provvedimento di inibitoria alla pubblicazione del testo Bibbia CEI-UELCI nelle scuole.
Si configura in tal modo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. L'azione (di merito e cautelare) esercitata da Editing & Printing incide su una situazione giuridica inscindibilmente comune a tutti i co-editori della Bibbia CEI-UELCI, nessuno escluso od eccettuato. Sarebbero resi inutilmente quella sentenza e/o quel provvedimento cautelare che, denegatamente, dovessero dichiarare illegittima e/o disporre la provvisoria inibitoria alla pubblicazione del testo della Bibbia CEI-UELCI soltanto verso alcuni dei co-editori ma non verso tutti: gli editori non convenuti in causa potrebbero infatti continuare nella pubblicazione della Bibbia CEI-UELCI. Specularmente, risulterebbero inutili quella auspicata pronuncia e quel provvedimento cautelare che, dichiarando legittima e non proibendo anche soltanto temporaneamente la pubblicazione della Bibbia CEI-UELCI, fossero emessi solo verso taluni dei co-editori, lasciando gli altri (non evocati in giudizio) esposti al rischio di nuove iniziative.
Ad ogni buon conto e a prescindere dalle osservazioni appena tracciate, rileva indiscutibilmente il dato che - come spiegato - l'attrice ha erroneamente citato la Cittadella Multimediale S.r.l. in luogo della Cittadella Editrice della Pro Civitate Christiana. Ne segue che, fermo quanto sopra, almeno quest'ultima è da considerarsi senza dubbio litisconsorte pretermessa e dunque dovrà essere disposta nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio.

2.
In via pregiudiziale, si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario: non compete al Tribunale Civile di Roma di conoscere, trattare e decidere la presente controversia. Sussiste, per contro, la giurisdizione del giudice amministrativo: la competenza a conoscere, trattare e decidere la presente controversia spetta esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (T.A.R. Lazio).
2.1 Parte attrice domanda all'adìto Tribunale che si promuova giudizio di legittimità costituzionale:

- del D.P.R. 14.X.2004 n. 305 art. 1, nella parte in cui prevede il "Libro della Bibbia" come testo di adozione della scuola secondaria di primo grado;
- del D.P.R. 16.1.2006 n. 39 art. 1, nella parte in cui decreta " La Bibbia" come testo di adozione del secondo ciclo scolastico.
I provvedimenti normativi oggetto della avversaria censura di incostituzionalità dispongono l'approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento (o.s.a.) propri dell'insegnamento della religione cattolica (I.C.R.), nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, rispettivamente, nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole del secondo ciclo.
Gli o.s.a. in tal modo approvati corrispondono esattamente agli o.s.a. oggetto delle intese raggiunte tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale italiana: intesa del 26.V.2004, inerente gli o.s.a. poi approvati con D.P.R. del 14.X.2004 n. 305 [all. 10]; intesa del 13.X.2005, inerente gli o.s.a. poi approvati con D.P.R. del 16.1.2006 n. 39 [all. 11]. Nel preambolo di entrambe le intese, si legge che le stesse sono raggiunte «in attuazione di quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 e della successiva Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero…, per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 14 dicembre 1985».
II § 1.2 dell'Intesa conclusa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana, approvata con D.P.R. 16.XII.1985 n. 751, dispone poi che i "programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza di quest'ultima a definire la conformità con la dottrina della Chiesa".
2.2 Sul piano formale, i mentovati decreti presidenziali costituiscono lo strumento di approvazione degli o.s.a. dell'I.R.C. preventivamente concordati dal Ministro della
Pubblica Istruzione con la Conferenza Episcopale Italiana ed approvati su proposta del Ministro stesso.
Sul piano sostanziale, la determinazione degli o.s.a. dell'I.R.C., che avviene previa intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana, costituisce a un tempo il risultato e l'oggetto dell'esercizio di un potere autoritativo da parte della Pubblica Amministrazione (P. A) nell'espletamento di un pubblico servizio.
La controversia sottomessa all'esame dell'adìto Tribunale esula quindi dalla giurisdizione del giudice ordinario e rientra, invece, nell'area riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 comma 1° d. lgs. 31.III.1998 n. 380, così come modificato dall'art. 7 lett. a) della L. 21.VII.2000 n. 205.
Parte attrice dichiara di rivolgere la propria domanda direttamente nei confronti della Conferenza Episcopale Italiana e indirettamente nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione.
L'esercizio dell'azione contro la Conferenza Episcopale Italiana è motivato in riferimento alla responsabilità per le asserite manipolazioni della traduzione in lingua italiana della Bibbia, al divisato fine di "alleggerire le antinomie" del testo biblico originario rispetto ai dettami costituzionali.
La domanda è poi rivolta anche contro il Ministero della Pubblica Istruzione, per aver provveduto all'approvazione degli o.s.a. concernenti l'adozione della Bibbia CEI-UELCI come testo scolastico, avendo omesso il preventivo controllo sia sulla fedeltà e sulla correttezza del testo della traduzione, sia sulla compatibilità del testo biblico rispetto ai principi costituzionali.
Controparte chiede l'adozione di un provvedimento interinale di natura cautelare che inibisca l'utilizzo nelle scuole della Bibbia CEI-UELCI e, nel merito, la pronuncia di una sentenza di accertamento della responsabilità della Conferenza Episcopale Italiana in ordine alle manipolazioni del testo originario delle Sacre Scritture, verso la declaratoria di incostituzionalità dei decreti presidenziali che inseriscono la conoscenza della Bibbia tra gli o.s.a. dell'I.R.C. nell'ambito dei piani di studio nazionali.
L'obiettivo reale e finale dell'azione avversaria è quello di ottenere l'eliminazione della conoscenza del testo della Bibbia dall'ambito degli o.s.a. dell'I.R.C., così come previsti dai piani di studio approvati su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana. L'accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata nel contesto di questo stesso giudizio si pone, invece, come obiettivo ulteriore, eventuale e consequenziale all'accoglimento dell'istanza principale di annullamento o, in ogni caso, di rimozione degli effetti degli atti e dell'attività posta in essere dalla P. A. nell'espletamento del servizio di pubblica istruzione.del resto, anche l'esiguo ammontare della somma domandata a titolo di ristoro depone in questo senso e manifesta evidentemente la pretestuosità della richiesta formulata a tal titolo.
La domanda attoria, dunque, è anzitutto domanda contro la P. A., perché è domanda diretta a rimuovere gli atti e gli effetti di un'attività svolta dalla P. A. nell'esercizio discrezionale di un potere autoritativo connesso all'espletamento di un pubblico servizio; atti ed attività che, seppur coordinati a quelli della Conferenza Episcopale Italiana nella determinazione "pattizia" dei contenuti della preventiva intesa sugli o.s.a. dell'I.R.C., non di meno si correlano direttamente ed immediatamente all'esercizio del potere amministrativo.
La presenza della P.A. in questo giudizio non è presenza eventuale, giustificata in relazione all'affermazione di una responsabilità indiretta del Ministero convenuto. È per contro, presenza necessaria, imposta dalla dissimulata affermazione di una responsabilità diretta della P. A., concernente la determinazione da parte del Ministero convenuto, di concerto con la Conferenza Episcopale Italiana, degli o.s.a. dell'I.R.C. nel contesto dei piani di studio nazionali.
La pretesa spiegata da parte attrice non è "pretesa di giustizia contro la P. A." ma è "pretesa di giustizia nell'amministrazione" e, segnatamente, nella gestione del servizio di pubblica istruzione.
La situazione giuridica soggettiva di cui controparte invoca la tutela si qualifica non come diritto soggettivo del privato nei confronti della P. A., in riferimento alla lesione di un personale interesse economico, cagionata da una condotta (commissiva od omissiva) del Ministero evocato in causa. All'opposto, parte attrice chiede anzitutto (e soltanto) la protezione del legittimo interesse alla corretta formazione degli studenti, lamentandone la violazione e la lesione in relazione agli atti ed all'attività compiuti dalla P.A. nell'esercizio discrezionale ed autoritativo del potere amministrativo.
La presenza del Ministero della Pubblica Istruzione in questo processo è l'unica presenza sostanzialmente indispensabile, posto che, come è pure precisato nell'atto di citazione, il thema decidendum attiene non alla illegittimità della pubblicazione della Bibbia CEI-UELCI nel libero mercato ma esclusivamente nelle scuole [cfr. § 11 Atto di citazione, pag. 6].
Con la definitiva conseguenza che, in ipotesi di mancata evocazione in giudizio del Ministero convenuto, il domandato provvedimento cautelare di inibitoria e la successiva pronuncia di accoglimento nel merito, ove denegatamene concessi, risulterebbero assolutamente inopponibili all'autorità istituzionalmente preposta all'espletamento del servizio di pubblica istruzione.

3.
In via pregiudiziale, si eccepisce l'inammissibilità della domanda avanzata in via cautelare da parte attrice, indirizzata ad ottenere l'emanazione di un provvedimento di "ritiro e sequestro delle Bibbie adottate dalle scuole pubbliche e private parificate secondarie di primo e di secondo grado aventi l'attestazione come da … "versione ufficiale CEI", inibendone temporaneamente l'utilizzo" [Atto di citazione pag. 16]. L'istanza di sequestro e di inibitoria all'uso nelle scuole della Bibbia CEI-UELCI è stata formulata nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di merito ed è stata proposta, quindi, in maniera assolutamente irrituale. L'atto di citazione avversario, infatti, non ha i requisiti di forma e di sostanza del ricorso ex artt. 669 bis e segg. Cod. proc. civ.
L'istanza medesima, per le ragioni sopra esposte, andrà dichiarata inammissibile, improponibile e, in ogni caso, improcedibile.

4.
Nel merito, si denuncia l'assoluta infondatezza di tutte le pretese avanzate da controparte.
4.1 È infondata, anzitutto, l'istanza cautelare concernente la concessione di un provvedimento (ordinanza) di ritiro e sequestro delle Bibbie adottate nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e di inibitoria (temporanea) alla divulgazione nelle scuole dalla Bibbia CEI-UELCI. Ferma l'eccezione di inammissibilità della richiesta già sollevata in via pregiudiziale, si rileva per completezza (non per necessità) di difesa che, nel merito, la domanda è carente dei presupposti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora).
Quanto al fumus boni iuris va detto subito che, secondo la disciplina vigente, la Bibbia CEI-UELCI non costituisce affatto libro di testo adottato (né adottabile) nelle scuole pubbliche e private per l'insegnamento della religione cattolica.
I decreti presidenziali oggetto della avversaria censura di incostituzionalità non prevedono l'adozione della Bibbia CEI-UELCI quale libro di testo delle scuole secondarie e delle scuole del secondo ciclo. Gli stessi provvedimenti normativi si limitano ad approvare gli o.s.a. dell'I.C.R. nel contesto dei piani di studio nazionali, approvati su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana (§ 1.1 intesa approvata con D.P.R. 751/1985).
I criteri per la scelta dei libri di testo nelle scuole pubbliche sono poi previsti e disciplinati dal § 3. dell'intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana approvata con D.P.R. 751/1985: "i libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso". Ebbene, non è revocabile in dubbio che, ai sensi della disposizione citata, la Bibbia CEI-UELCI non può essere adottata, essa stessa, come libro di testo, non essendo provvista del prescritto nulla osta e dell'approvazione dell'ordinario competente.
Il testo della Bibbia, nell'ambito dello svolgimento dei programmi di insegnamento, non si trova indicato, infatti, come libro di testo ma semplicemente come documento storico e culturale di riferimento per il completamento e l'approfondimento degli obiettivi specifici di apprendimento ad esso relativi.
Tale ultima considerazione, inoltre, contribuisce alla spiegazione della insussistenza del requisito del periculum in mora.
Da questo punto di vista, si nota che parte attrice fonda la richiesta di concessione del provvedimento cautelare sull'argomento che sarebbe necessario ed indispensabile "evitare ulteriori danni nella cognizione e nella formazione educativa degli studenti" [Atto di citazione, pag. 17].
In proposito, si segnala che la conoscenza del libro della Bibbia è presente tra gli obbiettivi ed i contenuti dei programmi dell'insegnamento della religione cattolica già approvati per la scuola media con D.P.R. del 21.VII.1987 n. 350 [all.12] e per la suola superiore con D.P.R. 21.VII.1987 n. 339 [all.13]; si conferma che l'inserimento della conoscenza del libro della Bibbia tra gli o.s.a. dell'I.R.C. approvati con D.P.R. 14.X.2004 n. 305 e con D.P.R. 16.I.2006 n. 39 corrisponde esclusivamente alla necessità di adeguare i programmi di insegnamento della religione cattolica al nuovo ordinamento scolastico (L. 28.III.2003 n. 53); si ribadisce, dunque, che il testo della traduzione della Bibbia nella versione a cura della Conferenza Episcopale Italiana risale al 1974 ed è utilizzato da più di trent'anni nelle scuole soltanto come fondamentale documento storico e culturale di riferimento per l'insegnamento della religione cattolica e per la formazione di intere, successive generazioni di studenti.
Il pericolo di pregiudizio paventato ex adverso si dimostra assolutamente inconsistente; l'istanza avanzata in via cautelare si rivela assolutamente pretestuosa; del tutto in conferenti appaiono gli argomenti addotti a sostegno di essa; la domanda andrà integralmente respinta.
4.2 Venendo all'esame delle altre istanze avanzate dall'attrice, per una attribuzione di significato si deve muovere dall'esame del paragrafo 28 del libello introduttivo di lite [Atto di citazione, pag. 11], ove sono così spiegate le ragioni che hanno indotto Editing & Printing all'esercizio dell'azione: "A. la tangibile manipolazione di molti brani della Sacra Bibbia versione Ufficiale CEI che si dovrebbero, "ex lege", necessariamente riscrivere correttamente, giacchè nella concordanza traduttivo ufficiale è inammissibile pubblicarli; B. la presenza nella "Bibbia CEI" di numerosi brani in netto contrasto con le norme della Costituzione italiana, appalesa la necessità che tali brani, in quanto principi dottrinali, dovrebbero essere quantomeno annotati come passi incostituzionali, evitando - se fosse possibile - qualunque forma di censura".
Si tratta di asserzioni prive di fondamento scientifico, carenti di riscontri oggettivi, logicamente incoerenti e contraddittorie, giuridicamente irrilevanti.
Procedendo con ordine, l'affermazione relativa alla manipolazione di molti brani della Bibbia CEI-UELCI si basa sulla sostenuta "non conformità del testo della Bibbia CEI alle precedenti Bibbie ufficiali e quindi ai "testi originali"" [§ 16 Atto di citazione, pag. 7]. A riprova della fondatezza di questo assunto controparte propone uno studio, che si sviluppa attraverso il raffronto interlineare di almeno 43 (quarantatre) passi della Bibbia CEI-UELCI con altrettanti corrispondenti brani delle precedenti quattro Bibbie ufficiali (Volgata di San Girolamo del 405; Vulgata Sisto-Clementina del 1952; Sacra Bibbia di Monsignor Martini del 1778; Sacra Bibbia Edizione Paoline del 1969). L'attrice, inoltre, deposita agli atti copiosa documentazione, con il preciso intento di dimostrare la presenza nei testi delle precedenti versioni ufficiali della Bibbia di numerosi brani in palese contrasto con le norme costituzionali. Brani che sarebbero stati - per così dire - "epurati" dalla Bibbia CEI-UELCI, proprio con lo scopo di eliminare le antinomie rispetto al dettato costituzionale.
Ed ecco, in sintesi, la tesi della Editing & Printing: la Bibbia, se tradotta in maniera fedele alle precedenti versioni ufficiali, sarebbe un testo incostituzionale e, dunque, non adottabile nelle scuole; la Bibbia CEI-UELCI, invece, risulterebbe completamente manipolata e, per questa ragione, non potrebbe essere utilizzata comunque come libro di testo scolastico.
Una tesi indubbiamente concettosa ma eccessivamente complicata e negativamente "condizionata" da un vizio di fondo, determinato dalla errata individuazione delle fonti di comparazione. Vizio scaturito dalla presunta equivalenza e dalla prospettata equiparazione delle precedenti Bibbie ufficiali ai testi originali. Sbaglia l'attrice quando attribuisce alle precedenti versioni "ufficiali" della Bibbia il contenuto e la rilevanza propri dei testi originali. Sbaglia controparte anche quando pretende di sostenere la natura, la consistenza e la finalità manipolatorie della traduzione in lingua italiana della Bibbia CEI-UELCI sulla base del raffronto con le precedenti versioni ufficiali della Bibbia. E l'errore dipende proprio da ciò: che le precedenti versioni ufficiali della Bibbia indicate a raffronto da controparte non sono testi originali e nessuna di esse può correttamente essere assunta a termine di comparizione, perché sono tutte, a loro volta, precedenti e differenti traduzioni dei testi originali, risalenti a periodi intermedi.
4.3 Sul piano tecnico-scientifico, non si tratta di proporre una comparazione tra la Bibbia CEI-UELCI e le precedenti Bibbie ufficiali. Si devono verificare, invece, la fedeltà e la compatibilità del testo della traduzione in lingua italiana della Bibbia CEI-UELCI proprio rispetto ai testi originali delle Sacre Scritture.
In questa prospettiva ed allo scopo di confutare la tesi avversaria, si produce in allegato una iniziale analisi compiuta dal prof. Filippo SERAFINI [all. 14], docente di
sacra Scrittura presso l'Istituto Superiore di Scienze religiose all'Apollinare e direttore del Corso Biblico del medesimo Istituto [all. 15]. Alcuni dei brani della Bibbia CEI-UELCI nei quali, secondo la tesi sostenuta ex adverso, sarebbero evidenti le tracce di una manipolazione sono stati presi a campione e sono stati confrontati dal prof. Filippo SERAFINI con i testi della Bibbia più antichi ed autorevoli a disposizione: la Biblia Hebraica Stutgardensia, edizione che si basa sul manoscritto B19 o Codice di Leningrado, che è il più antico manoscritto completo noto dell'Antico Testamento ebraico; la Bibbia dei Settanta, edizione basata sui Codici manoscritti maiuscoli più antichi, ossia il Codice Alessandrino, il Codice Sinaitico e il Codice Vaticano, i quali risalgono ad un periodo compreso tra il IV e il V secolo [i volumi sono allegati al fascicolo di parte nell'edizione integrale].
In tutte le ipotesi esaminate il prof. Filippo SERAFINI ha motivato le opzioni esegetiche prescelte, ha indicato le fonti di riferimento ed è giunto alla conclusione di una sostanziale correttezza e di una generale compatibilità dei singoli brani tratti dal testo della traduzione in lingua italiana della Bibbia CEI-UELCI con i testi originali. Ed è appena il caso di sottolineare che le conclusioni rassegnate dal prof. Filippo SERAFINI sono state pienamente approvate e controfirmate da Monsignor Gianfranco RAVASI, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana e noto biblista.
Se necessario, la ricerca svolta dal prof. Filippo SERAFINI sarà ampliata, approfondita e completata in corso di causa. I risultati ottenuti, tuttavia, bastano per il momento a destituire di fondamento scientifico la tesi avversaria e ne rivelano sotto ogni profilo una palese inadeguatezza. Al di là dell'errore macroscopico consistente nella supposta equivalenza delle precedenti versioni ufficiali della Bibbia rispetto ai testi originali delle Sacre Scritture, occorre considerare che le stesse traduzioni usate a raffronto dalla controparte sono state evidentemente compiute sulla base di tecniche datate e sono fondate su opzioni esegetiche ormai definitivamente superate. Quelle traduzioni non assumono alcuna valenza normativa per la Chiesa Cattolica, nel senso che non possono ritenersi vincolanti in ordine al compimento di ulteriori e successive traduzioni dei testi sacri.
4.4 Sul piano tecnico-giuridico, tutte le domande avanzate da parte attrice sono infondate e meritano di essere respinte.
4.4.1 È infondata, anzitutto, la domanda di rimessione degli atti del processo alla Suprema Consulta per la pronuncia di incostituzionalità dei decreti presidenziali contenenti l'approvazione degli o.s.a. dell'I.R.C. per le scuole secondarie di primo grado [D.P.R. 305/2004] e per le scuole del secondo ciclo [D.P.R. 39/2006], nella parte relativa all'adozione della Bibbia come libro di testo scolastico, per la presenza di numerosi brani ("almeno cento") in contrasto con le norme e i principi costituzionali.
Si ribadisce, in primo luogo, che nessuna legge né atto con forza di legge (tra cui pure i decreti presidenziali oggetto della censura di incostituzionalità promossa dall'attrice) stabiliscono l'adozione sia della Bibbia CEI-UELCI sia di qualsiasi altra traduzione della Bibbia come libro di testo scolastico per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e private. Si richiama, al riguardo, la disposizione del § 3.2 dell'Intesa sottoscritta il 14 dicembre 1985 tra Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana, approvata con D.P.R. 16.XII.1985 n. 751: "i libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso". Si rileva che la Bibbia CEI-UELCI - così come qualsiasi altra traduzione della Bibbia - è sprovvista dei requisiti formali indicati dalla citata norma, necessari ed indispensabili per essere adottati quali libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Si conferma, invece, che l'inserimento della conoscenza del libro della Bibbia tra gli o.s.a. dell'I.R.C. implica semplicemente l'uso della Bibbia come documento di rilevanza storica e culturale, sussidiario allo studio degli altri libri di testo adottati formalmente per l'insegnamento della religione cattolica.
In generale, poi, si osserva che controparte poggia la censura di incostituzionalità dei decreti presidenziali in discorso sulla asserita incostituzionalità di numerosi brani del testo della Bibbia. Da questo punto di vista, la tesi avversaria sconfina nell'assurdo giuridico. L'osservanza dei principi della dottrina e della religione cattolica non è né potrebbe essere imposta ai singoli, posto che, comunque, soltanto alle norme giuridiche (ossia alle norme inserite nell'ordinamento giuridico) sono riservati contenuto precettivo e valenza imperativa. Soltanto dalla trasgressione di precetti normativi posti dall'ordinamento, inoltre, deriva o può derivare l'applicazione di specifiche sanzioni. In quest'ottica, un problema di incostituzionalità dei decreti presidenziali "derivata" dalla "incostituzionalità" dei passi della Bibbia non si pone e, se posto, è fuori luogo.
Allo stesso modo, sembra assolutamente inconsistente e fuori luogo la questione posta da controparte sulla necessità di annotare "di incostituzionalità" i passi della Bibbia [cfr. § 28 Atto di citazione, pag. 11]. Ferme le considerazioni tracciate in precedenza, qui si fa più pregnante la percezione del distacco tra il piano del diritto e dell'ordinamento giuridico, da un lato, e il piano della religione, dall'altro lato. Il libro della Bibbia nella sua interezza ed i suoi passi singolarmente considerati, i dogmi della fede cristiana, i principi e l'etica della morale cattolica sono assolutamente distinti dall'ordinamento giuridico repubblicano. Porre il problema (pretendere) di annotarne l'incostituzionalità, significa attribuire, almeno implicitamente, al libro della Bibbia, ai suoi passi ed ai principi ivi enunciati un significato ed una rilevanza "normativi" in senso tecnico-giuridico. Di guisa tale, insomma, da contravvenire davvero, in questo caso, ai fondamentali principi posti dalla Costituzione italiana (primo tra tutti, il principio di laicità dello Stato).
Ne discende, in conclusione, la dimostrazione inconfutabile dell'assurdità della tesi avversaria e della patente infondatezza della pretesa correlata sia alla sostenuta censura di incostituzionalità, sia alla affermazione della "responsabilità esclusiva o solidale dei convenuti nella pubblicazione di un testo che - per l'uso scolastico - è in contrasto con la Costituzione" [Atto di citazione, pag. 17].
4.4.2 Sulla infondatezza della domanda avanzata in via cautelare si rinvia alle difese svolte al precedente § 4.1.
4.4.3 Sulla infondatezza della domanda di accertamento e declaratoria di responsabilità dei convenuti per la manipolazione e non conforme traduzione di alcuni brani della Bibbia CEI-UELCI si rinvia alle difese svolte al precedente § 4.3.
4.4.4 Infine, anche la domanda risarcitoria è infondata sia per an, sia per quantum debeatur.
Riferisce parte attrice che "nell'ambito della propria produzione editoriale, aveva deciso di pubblicare il testo della Bibbia ad uso della scuola secondaria di primo grado…" [§ 1 Atto di citazione, pag. 1]; afferma che "il libro della Bibbia indicato nel Piano di studi nazionale legittimato per l'insegnamento della religione cattolica è attualmente "La Sacra Bibbia - Versione Ufficiale CEI", Pasqua 1974 come ribadito nel sito ufficiale CEI" [§ 3 Atto di citazione, pag. 2]; contesta il riscontro di numerose manipolazioni della Bibbia CEI-UELCI rispetto ai testi originali; sostiene infine che "nell'ambito della responsabilità, …, derivante dalla pubblicazione di un testo ufficiale per la scuola non conforme ai testi originali, l'istante ha dovuto bocciare, e non poteva fare altrimenti, il suo piano editoriale, con grave danno emergente per i costi già sopportati pari a € 2.404,57, con l'azzeramento del piano economico e il mancato lucro che sarebbe derivato dalla vendita del testo edito pari a € 14.198,48" [§ 8 Atto di citazione, pag. 5].
Le affermazioni avversarie sono tutte prive di sostegno probatorio, false (in fatto) e infondate (in diritto). La domanda andrà respinta.
Non è dimostrato che l'odierna attrice avesse effettivamente preparato ed avviato il descritto progetto editoriale concernente la pubblicazione del testo della Bibbia per l'uso scolastico. Peraltro, il riferimento "all'ambito della produzione editoriale" della Editing & Printing non vale, almeno in punto di mero fatto, a sostenere adeguatamente la pretesa. […] L'attività editoriale sarebbe stata inserita soltanto a decorrere dal 1996 e con importanza secondaria. E' dunque lecito dubitare (sospettare) della veridicità dell'affermazione avversaria sul reale avviamento di una iniziativa "consistente", come quella relativa alla pubblicazione della Bibbia.
E' falso ed indimostrato che il libro della Bibbia indicato nel piano di studi nazionale per l'insegnamento della religione cattolica sia ""La Sacra Bibbia - Versione Ufficiale CEI", Pasqua 1974". Come detto e ribadito più volte, la Bibbia CEI-UELCI non è libro di testo scolastico. Il libro della Bibbia si trova inserito nel piano di studi nazionale soltanto come obiettivo specifico di apprendimento. Comunque, sul punto è bene rendere un chiarimento sulla nozione della "ufficialità" della traduzione della Bibbia a cura della Conferenza Episcopale Italiana. Al riguardo, occorre riferirsi al frontespizio del volume della Bibbia CEI-UELCI [all. 1], ove è chiaramente esplicitato che "questa edizione della versione italiana della Sacra Bibbia, fatta sui testi originali, è stata approvata dall'Episcopato italiano ed è da considerarsi tipica per l'uso liturgico". Ciò significa che la Bibbia CEI-UELCI è "ufficiale" nel senso che costituisce l'unico valido testo di riferimento per l'uso liturgico.
Nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, infatti, l'obiettivo specifico della conoscenza del libro della Bibbia può essere conseguito attraverso il riferimento a qualsiasi altra traduzione del libro della Bibbia.
Tale conclusione, del resto risulta suffragata dalla allegazione al fascicolo di parte di due libri di testo scolastico per l'insegnamento della religione cattolica [Identità e Dialogo, ed. La Scuola; Nuovo Universo di Segni, ed. La Scuola], in cui si trovano riprodotti i vangeli nella traduzione edita da Edizioni San Paolo s.r.l.
Ne segue, in definitiva, l'insussistenza di qualsiasi rapporto di causalità diretta ed immediata tra la pubblicazione della Bibbia CEI-UELCI e il danno asseritamente sofferto da controparte.
In punto di quantum debeatur, si rileva che tutti i documenti allegati da controparte sono inidonei e insufficienti a dimostrare la quantificazione della pretesa risarcitoria spiegata in citazione.
Ciò esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI


Piaccia all'eccellentissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale:

1. disporre l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 cod. proc. civ., nei confronti della Cittadella Editrice della Pro Civitate Christiana sedente in 006081 Assisi (PG) alla Via Ancajani n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; della Nuova Coletti Editore Roma s.r.l. sedente in 00198 Roma alla Via Clitunno 24/F, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; della Urbania University Press sedente in 00165 Roma alla Via Urbano VIII n. 16, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, trattandosi di litisconsorti necessari pretermessi, per le causali di cui in narrativa;

2. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere, trattare e decidere la controversia dedotta ad oggetto del presente giudizio, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R. Lazio), secondo quanto spiegato in narrativa;

3. accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, in ogni caso, improcedibile l'istanza avanzata in via cautelare dall'attrice, siccome proposta in maniera assolutamente irrituale per i motivi dedotti in narrativa.

Nel merito, piaccia al tribunale adito respingere tutte le domande avanzate dall'attrice, siccome assolutamente infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni spiegate. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

In via istruttoria, senza con ciò voler in alcun modo invertire l'onere della prova, non ci si oppone alla eventuale consulenza tecnica d'ufficio che, su richiesta dell'attrice, dovesse essere disposta per accertare la fedeltà e la compatibilità rispetto ai testi originali della traduzione in lingua italiana della Bibbia nella versione ufficiale © 1974 approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Si producono in copia i seguenti documenti: 1) frontespizio Bibbia CEI-UELCI edizione 2005; 2) ordine d'acquisto Bibbia CEI-UELCI 2005 a firma Cittadella Editrice della pro Civitate Christiana; 3) ordine d'acquisto Bibbia CEI-UELCI 2005 a firma NUOVA Coletti Editore Roma s.r.l. 4) ordine d'acquisto Bibbia CEI-UELCI 2005 a firma Urbania University Press; 5) visura C.C.I.A.A. Perugia Pro Civitate Christiana; 6) visura C.C.I.A.A. Perugia Cittadella Multimediale s.r.l. 7) visura C.C.I.A.A. Roma Libreria Coletti s.r.l. 8) visura C.C.I.A.A. Roma Nuova Coletti Editore Roma s.r.l.; 9) estratto dall'Annuario Pontificio 2006; 10) D.P.R. 14.X.2004, n. 305 e previa intesa Ministero Pubblica Istruzione e CEI; 11) D.P.R. 16.I.2006 n. 39 e previa intesa Ministero Pubblica Istruzione e CEI; 12) D.P.R. 21.VIII.1987, n. 350; 13) D.P.R. 21.VII.1987, n. 339; 14) elaborato a firma del prof. Filippo SERAFINI e controfirmato da Mons. Gianfranco RAVASI; […]

Si uniscono alla produzione di parte i seguenti volumi in edizione integrale: 1) Biblia Hebraica Stutgardensia; 2) Septuaginta (Bibbia dei Settanta); 3) Identità e Dialogo, Edizioni La Scuola S.p.A.; 4) Nuovo Universo di Segni, Edizioni La Scuola S.p.A.

Roma, 21 dicembre 2006
Avv. Carmine STINGONE


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Giurare-Giuramento (1 messaggio, agg.: 16/03/2015 13:28)

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