Qui sono sintetizzati i punti principali!
preso dal Movimento gruppo siluro:
SENTENZA N. 30 ANNO 2009
"Deliberazione della Giunta della Regione Veneto 04/03/2008, n. 438, punti 1, 2 e 3."
Ritenuto in fatto
al punto 1- che «ai sensi e per i fini di cui all'art. 3, c. 1, della L.R. n. 19/98, si dà atto che le specie ittiche carpa (Cyprinus carpio), pesce gatto (Ictalurus melas), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e lavarello (Coregonus lavaretus) debbono essere considerate “specie para-autoctone” in quanto da parecchi decenni utilizzate in ambito regionale sia ai fini di pesca sportiva (carpa, pesce gatto, lavarello e trota iridea) sia ai fini di pesca professionale in ambito lacustre (lavarello)»;
2.3. –La impugnata deliberazione regionale n. 438 del 2008, equiparando le specie ittiche notoriamente alloctone della carpa, del pesce gatto, della trota iridea e del lavarello a quelle autoctone, secondo la difesa erariale, si porrebbe in contrasto con la previsione dell'art. 12 del d.P.R. 357 del 1997, dettata a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e verrebbe, pertanto, a ledere la sfera di attribuzione costituzionale dello Stato. […]non sarebbe comunque possibile fare rientrare le quattro specie ittiche in questione nel concetto di para-autoctonia considerato in tale studio, posto che queste specie sono state introdotte successivamente al 1500 e che tre di esse (pesce gatto, trota iridea e lavarello) sono di origine americana.
2.4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede, pertanto, che sia dichiarato che non spetta alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche della carpa, del pesce gatto, della trota iridea e del lavarello siano para-autoctone e che venga annullata la delibera della Giunta regionale n. 438 del 2008.
Al riguardo la difesa regionale ritiene che la identificazione dell'anno 1500 come discrimine tra le specie para-autoctone e quelle alloctone contenuta in tale studio sia non condivisibile sul piano scientifico e che sia possibile fonte di gravi e negative conseguenze socio-economiche per il settore della pesca sportiva
3.3. – Tale disciplina ed, in particolare, quella recata dall'art. 12 del d.P.R. n. 357 del 1997 detta, dunque, limiti inderogabili alla competenza normativa regionale e questi risultano violati dalla deliberazione impugnata, stante la non autoctonia, nel senso descritto, delle quattro specie ittiche di cui si discute e considerato che il provvedimento regionale impugnato deroga in senso peggiorativo ad un divieto dettato da ragioni di cautela a protezione e tutela dell'ecosistema.
Si vieta espressamente la reintroduzione, l'introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa (Cyprinus carpio), pesce gatto (Ictalurus melas), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e lavarello (Coregonus lavaretus) devono essere considerate “specie para-autoctone”;
annulla, di conseguenza, la deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438 (Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale ai sensi dell'art. 3 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19), con riferimento ai punti 1, 2 e 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 26 gennaio 2009.
www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&n...
AD INIZIO SETTEMBRE ALCUNE PERSONE CHE COLLABORANO CON IL MOVIMENTO SONO STATI RICEVUTI DALL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E PESCA SIGNOR RABBONI, AL QUALE ERA GIUNTE TANTE EMAIL DI PROTESTA QUANDO USCì LA NOTIZIA SULLA CARPA ALLOCTONA.
VOGLIAMO ESSERE CONCISI NEI CONCETTI, E IN OLTRE 1 ORA DI UN TRANQUILLO SCAMBIO DI OPINIONI DUE COSE SONO EMERSE:
1-L'ASSESSORE NON ERA MINIMAMENTE AL CORRENTE DI CIò CHE ACCADE IN REGIONE NELL'AMBITO DEL BRACCONAGGIO, TANT'è CHE DI FRONTE ALLA VISIONE DI TANTI ARTICOLI DI GIORNALE CHE IMMORTALAVANO IL FENOMENO, SCONCERTATO SI è GIRATO VERSO UN SUO COLLABORATORE E HA ESCLAMATO: "MA A NOI FINO AD ORA COSA CI HANNO RACCONTATO?"
IL CHE CI FA COMPRENDERE CHE QUELLI CHE SIEDONO NELLA CONSULTA ITTICA, CHE DECIDONO LE SORTI DI TUTTA LA PESCA, NON HANNO MAI PORTATO ALLA CONOSCENZA GLI ULTIMI 13 ANNI DI LOTTA E SENSIBILIZZAZIONE SUL COSTANTE AUMENTO DELLA PESCA DI FRODO.
E QUINDI SE VI BECCATE LA LEGGE PER LA PESCA CON IL VIVO,E LA DEPENALIZZAZIONE DELLA PESCA CON L'ELETTROSTORDITORE UN MOTIVO CI SARà.
2-LA CARPA PASSERà AD ALLOCTONA, IN QUANTO CHI SIEDE O SEDEVA IN QUELLA CONSULTA HA PENSATO BENE DI PORTARE A CONOSCENZA L'ASSESSORE UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL CONCETTO DI AUTOCTONO-ALLOCTONO-PARA/AUTOCTONO. L'ASSESSORE AVEVA GIà IN MANO LA LEGGE CHE SAREBBE STATO POI RIDISCUSSA CON LA NUOVA CONSULTA, IN QUANTO LUI è ARRIVATO A FINE MANDATO. PRECISAVA IL FATTO CHE DI FRONTE AD UNA SENTENZA COSTITUZIONALE, LUI O LA REGIONE POTEVA SOLO ACCETTARE QUANTO DECISO, ALTRIMENTI LUI STESSO NE AVREBBE DOVUTO PAGARE DI TASCA PROPRIA.
L'ASSESSORE RABBONI CI TENEVA PERò A SOTTOLINEARE CHE SI SAREBBE LAVORATO SULLE DEROGHE DI POSSIBILE RILASCIO DELLA CARPA (NON POTRà PIù ESSERE RIPOPOLATA, SEMPRE CHE FOSSE STATO MAI FATTO?!) IN ZONE GESTISTE DA ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE.
CONCLUSIONI:
-LE DEROGHE NON FERMANO IL BRACCONAGGIO;
-LE DEROGHE LIMITANO LA LIBERTà DI OGNUNO DI ANDARE A PESCARE DOVE VUOLE;
-LE DEROGHE VANNO APPLICATE SOLO IN ZONE GESTITE DA L'UNICA ASSOCIAZIONE CHE HA I NUMERI PER FARLO: LA FIPSAS. PER CUI SE PRIMA PAGAVATE 22 EURO PER PESCARE OVUNQUE, DOPO NE PAGHERETE 22 + LA TESSERA PER PESCARE IN CERTI TRATTI.
MA SAPETE QUALE è LA COSA PIù BELLA?
CHE AD ESEMPIO A FERRARA LE ZONE DOVE SI POTRà PESCARE IN DEROGA LA CARPA, LE DECIDERà LA PROVINCIA SU INDICAZIONI DELL'UNIVERSITà DI FERRARA.
VI FIDATE VERO?
Papanti Daniele, Firenze!!!!
Papozze..... PRESENTE
A seconda del posto.... cambia il valore del peso!!!